Statuto comunale
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 25/10/2001 resa esecutiva
dall'Organo di Controllo di Milano in seduta del 07/11/2001 n. 75, pubblicato e affisso all'Albo
Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000
TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI Articolo 1
Lo statuto
Il presente Statuto costituisce l'espressione dei caratteri istituzionali della comunità di Sumirago
nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla Costituzione e dalle Leggi generali della Repubblica.
Lo Statuto tutela l'identità culturale e l'autonomia del Comune di Sumirago e riconosce le frazioni di
Albusciago, Caidate, Menzago, Sumirago e Quinzano S. Pietro, quali soggetti portatori di propri
valori storici e culturali.
Articolo 2
Definizione
Il Comune, Ente a rilevanza costituzionale, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico,
rappresenta la comunità locale stanziata sul territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo.
Articolo 3
Stemma e gonfalone
1)Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Sumirago.
2)Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, nelle manifestazioni di particolare importanza, sociali,
culturali, sportive, alle quali partecipa in forma ufficiale il Sindaco o un suo delegato, si può esibire il
gonfalone comunale.
3)L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.
4)Il Gonfalone e lo Stemma comunale hanno le seguenti caratteristiche: scudo contenente n. 5 torri azzurre su 5 colline verdi con timone nella parte superiore.- Al di sopra dello scudo una corona turrita.- Lo scudo è racchiuso da un ramo di lauro e da un ramo di quercia annodati da una fascia tricolore.- Articolo 4
Territorio e sede comunale
1)La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Albusciago, Caidate, Menzago,
Quinzano S. Pietro, Sumirago, storicamente riconosciute dalla comunità.
2)Il territorio del Comune si estende per kmq 11,5 confinante con i Comuni di Albizzate, Azzate,
Besnate, Brunello, Castronno, Crosio, Jerago, Mornago.
3)Il palazzo civico, sede comunale,è ubicato nella frazione di Sumirago che è il capoluogo.
4)Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto
eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio, può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria
sede.
Articolo 5
Santi Patroni con opportune specifiche
La comunità comunale riconosce quali Santi Patroni:
per la frazione di Albusciago, San Siro, per la frazione di Caidate S. Giovanni Evangelista, per la
frazione di Menzago S. Vincenzo, per la frazione di Quinzano S. Pietro, Santi Pietro e Paolo, per la
frazione di Sumirago S. Lorenzo..
I giorni di festività del Santo Patrono, sono giorni festivi.
Articolo 6
Albo Pretorio
1)Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad <<AlboPretorio>>, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai
regolamenti.
2)La pubblicazione deve garantire l'accessibilità , l'integralità e la facilità di lettura.
3)Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo Comunale e, su
attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4)La qualifica di Messo Comunale è attribuita dal Responsabile del Servizio con apposita
determinazione.
Articolo 7
Funzioni e finalità
1)In conformità ai principi della Costituzione e nei limiti della legge e dello Statuto il Comune di
Sumirago garantisce i diritti delle comunità, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo civile,
sociale ed economico con riferimento ai valori fondamentali della persona. Il Comune salvaguarda
l'identità , le tradizioni della comunità locale e il suo patrimonio costituito da beni ambientali,
culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, geologici e naturalistici.
2)Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni che gli siano attribuite o delegate
dallo Stato e dalla Regione. Il Comune concorre, per quanto di propria competenza, alla
determinazione degli obbiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione.
3)I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di
cooperazione, equiparazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4)Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e
promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali
all'amministrazione, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
5)La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
6)Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
Tutela della salute
a)Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua
idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità, alla
prevenzione e alla sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della
prima infanzia;
b)Programma e realizza per gli utenti un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare
riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà , ai portatori di handicap, agli inabili, agli
invalidi e ai soggetti emarginati.
Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico
a)Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando
piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con
particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque;
b)Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della
Comunità .
Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero
a)Il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue
espressioni di lingua, di costume e tradizioni locali;
b)Incoraggia e favorisce lo sport di base, lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile;
c)Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di enti, organismi, ed
associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto
alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli enti,
organismi ed associazioni, ai sensi dell'art.10, comma 3, del T.U.E.L. n. 267/2000.
Assetto ed utilizzazione del territorio
a)Il Comune promuove ed attua un'organica politica del territorio nel quadro di un programmato
sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e
commerciali;
b)Promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo
dell'edilizia residenziale pubblica per garantire il diritto all'abitazione;
c)Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso
di privati singoli ed associati;
d)Organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze della mobilità
della popolazione residente, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche;
e)Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare per pubbliche calamità.
Sviluppo economico
a)Il Comune programma le attività commerciali;
b)Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, adotta iniziative
atte a stimolarne l'attività , favorisce l'associazionismo;
c)Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle
attrezzature e dei servizi turistici.
Programmazione e forme di cooperazione
a)Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione;
b)Il Comune concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei programmi dello Stato e
della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali
operanti nel suo territorio;
c)I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di
cooperazione, equiparazione, complementarietà e sussidiarietà mediante adozione di specifiche
funzioni tra le diverse sfere di autonomia.
Articolo 8
Partecipazione democratica
Il Comune garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini al conseguimento delle finalità
istituzionali, anche attraverso l'attività di partecipazione al procedimento amministrativo.
La partecipazione democratica si realizza nei modi previsti dal presente statuto e degli appositi
regolamenti.
Articolo 9
Autonomia statutaria
1)Il Comune di Sumirago ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.
2)Esso si avvale della sua autonomia per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei
fini istituzionali.
3)Il Comune di Sumirago si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale,
basato sul principio dell'autonomia degli Enti locali. Esso ha autonomia impositiva e finanziaria
nell'ambito del proprio Statuto, dei propri Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza
pubblica.
4)Considerata la peculiare realtà territoriale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella
gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale nonché l'organizzazione dei
servizi pubblici o di pubblico interesse nel rispetto del principio della sussidiarietà secondo cui la
responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente pi๠vicina ai cittadini.
5)L'autogoverno della comunità si realizza secondo i principi, i poteri e gli istituti contenuti nel
presente Statuto e nei regolamenti in esso previsti.
Articolo 10
Regolamenti
1)Il Comune, nel rispetto delle Leggi e dello Statuto adotta tutti i regolamenti necessari per
l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, nonché per il
funzionamento degli organi, degli uffici e per l'esercizio delle relative funzioni. Laddove non sia
disposta nessuna normativa regolamentare, le materie continueranno ad essere disciplinate dalle
prassi consuetudinarie consolidate.
2)Nelle materie riservate alla competenza comunale dal T.U.E.L. n. 267/2000, e salvi i limiti posti
dagli articoli tre e quattro delle disposizioni del Codice Civile sulla Legge in generale, i regolamenti
soprarichiamati non potranno avere effetto retroattivo. I regolamenti stessi conterranno norme
transitorie per disciplinare le situazioni pendenti, nel rispetto dei diritti acquisiti dagli interessati.
3)I regolamenti deliberati nelle forme previste dalla vigente normativa divengono obbligatori dopo
l'espletamento delle relative procedure di legge.
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TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE CAPO I – ORGANI ELETTIVI Articolo 11
Elencazione degli organi elettivi
Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale e il Sindaco.
CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE Articolo 12
Riserva di legge
La legge stabilisce le normative relative all'elezione, alla composizione e alla durata in carica del
Consiglio, nonché quelle riguardanti l'entrata in carica, l'eleggibilità , incompatibilità e decadenze dei
Consiglieri.
Articolo 13
Natura e funzioni del Consiglio
1)Il Consiglio Comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo sull'intera
attività dell'amministrazione.
2)Esso si avvale dell'attività propositiva e di impulso svolto dalla giunta nonché di ciascun
Consigliere, del supporto tecnico del Segretario e del Collegio dei Revisori.
3)Le funzioni di cui al primo comma vengono esercitate dal Consiglio mediante l'adozione degli atti
fondamentali previsti dall'art.42 del T.U.E.L. n. 267/2000 come meglio specificato nei successivi
articoli.
Articolo 14
Competenze del Consiglio
1)Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2)Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a)gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b)i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e
l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti
consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le
eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c)le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la Costituzione e la modificazione di
forme associative;
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d)l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di
partecipazione;
e)l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la
concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento
di attività o servizi mediante convenzione;
f)l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote,
la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g)gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza;
h)la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dal Consiglio Comunale e
l'emissione dei prestiti obbligazionari;
i)le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di
immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l)gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano
previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione
e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza
della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
m)la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed
istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3)Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in
via di urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da
sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4)Il Consiglio Comunale nella sua prima sessione stabilisce a maggioranza assoluta di istituire
l'ufficio del difensore civico. Nel caso tale ufficio venga istituito valgono le disposizioni di cui all'art.
77 e seguenti.
Articolo 15
Sessione e convocazione
1)L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro
posizione giuridica sono regolati dalla legge. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi
stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede,
in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
2)I Consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari il
Comune fissa le modalità attraverso le quali fornire ai Consigli servizi, attrezzature e risorse
finanziarie. Con il regolamento di cui al comma 1 i Consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse
attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
3)Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco. Il Sindaco fissa il giorno dell'adunanza.
4)L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria o urgente.
5)Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le
proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del
bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
6)Il Consiglio puಠessere convocato in via straordinaria o urgente:
a)per iniziativa del Sindaco;
b)dal Sindaco su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica, entro 20 giorni, inserendo all'ordine
del giorno le questioni richieste. Il Sindaco assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi
consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
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c)dal Prefetto, previa diffida in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio.
7)Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
Articolo 16
Convocazione prima seduta
1)La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni
dalla proclamazione e deve tenersi nel termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di
inosservanza provvederà in via sostitutiva il Prefetto.
2)La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.
Articolo 17
Consiglieri Comunali
Diritti e doveri dei consiglieri
1)La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano
l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2)Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto il pi๠alto numero di
voti nell'elezione del Consiglio Comunale e a parità di voti, il pi๠anziano di età .
3)I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende ed
enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio
mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
4)I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del
Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Il Sindaco o gli assessori
delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza ispettiva presentata
dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate
dal regolamento consiliare.
Decadenza consiglieri
1)I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive
senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale
riguardo il Sindaco, a seguito dell'intervenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del
consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento
amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di
fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione
scritta, che comunque non puಠessere inferiore a giorni venti decorrente dalla data di ricevimento.
2)Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto
delle cause giustificative presentate da parte del consigliere.
Dimissioni
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte
immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Articolo 18
Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali
1)Nei consigli comunali il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segua immediatamente l'ultimo
eletto.
2)Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'Art.15 comma 4-bis della legge
55/90 e successive modifiche, il consiglio, nella prima adunanza successiva, alla notifica del
provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per
l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato , dopo gli eletti,
il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora
sopravvenga decadenza si fa luogo alla surroga a norma del comma 1.
Articolo 19
Commissioni
1)Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti,
temporanee o speciali.
2)Il Consiglio Comunale potrà altresì istituire commissioni con funzioni di controllo e di garanzia,
secondo le modalità stabilite dalla legge.
3)La composizione delle Commissioni deve assicurare le condizioni di pari opportunità come previsto dalla Legge 10/04/1991 n. 125.
4)Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono
disciplinate con apposito regolamento.
5)La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio.
Articolo 20
Gruppi Consiliari
1)I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno
comunicazione al segretario comunale. Eventuali modifiche nella composizione o denominazione dei
gruppi devono essere comunicate pubblicamente in Consiglio Comunale. Qualora non si eserciti tale
facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti
la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2)Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
CAPO III IL SINDACO Articolo 21
Elezione, natura e funzioni del Sindaco
1)Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla
legge ed è membro del rispettivo Consiglio..
2)Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune nonché Ufficiale del Governo.
3)Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle
strutture gestionali-esecutive.
4)La legge determina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di
sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
5)Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate competenze dal presente statuto e dai
regolamenti in materia di amministrazione, vigilanza e di auto-organizzazione nell'espletamento delle
proprie funzioni.
6)Il Sindaco ha facoltà di delega.
7)Il Sindaco presta di fronte al consiglio comunale nella seduta di insediamento il giuramento di
osservare la Costituzione Italiana.
8)Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del
Comune da portarsi a tracolla.
Articolo 22
Competenze del Sindaco
1)Il Sindaco è l'Organo di Governo del Comune.
2)Egli rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta e il Consiglio Comunale, sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione delle funzioni attribuite
all'amministrazione comunale dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. Esercita altresì tutte
le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di
legge. In casi di emergenza il Sindaco adotta ogni misura necessaria atta a ristabilire l'ordine e la
sicurezza dei cittadini fino a quando non intervengano gli organismi competenti.
3)Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e
nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti.
4)Oltre agli atti espressamente attribuiti dalla legge alla sua competenza al Sindaco spetta:
a) di emanare circolari ed ordinanze attuative di leggi, regolamenti o di altri atti amministrativi
generali quando questi concorrono a determinare l'indirizzo politico-amministrativo del comune;
b) emanare direttive attuative degli indirizzi generali di governo;
c) nominare i componenti delle commissioni o degli organismi comunali quando la legge o il presente
statuto non attribuiscono tale competenza ad altri organi;
d) conferire gli incarichi di collaborazione esterna o di alta specializzazione ad esperti;
e) nominare e revocare il Segretario Comunale secondo i criteri stabiliti dalla legge;
f) nominare e revocare i responsabili di servizio o degli uffici comunali nonché sostituire il dirigente
di una struttura organizzativa che illegittimamente ometta o ritardi di compiere atti di sua
competenza;
g) nominare, designare e revocare i rappresentanti del comune presso enti, aziende od altre
istituzioni;
h) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti
pubblici previsti dalla legge sentiti la Giunta o il Consiglio Comunale;
i) convocare comizi per i referendum di atti amministrativi;
l) rappresentare il comune in ogni stato e grado di giudizio;
m)conferire al Segretario funzioni di gestione ai sensi dell'articolo 17comma 68 della legge n. 127/97;
n) conferire ad uno o pi๠consiglieri incarichi per la trattazione di materie specifiche. Il consigliere
riferisce al Sindaco per le materie oggetto di incarico;
o) adottare le ordinanze necessarie per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di governo
attribuitegli dalla legge;
p) impartire direttive al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione
amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
q) determinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali sentita
la giunta ;
r) far pervenire all'ufficio del segretario l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto
della decadenza della Giunta ;
s) adottare ogni provvedimento che si rende necessario per garantire il normale svolgimento della
vita della comunità .
5) Nell'espletamento delle funzioni amministrative il Sindaco :
a) nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio
Comunale nella prima seduta successiva all'elezione ;
b) entro 90 giorni dalla data di elezione il Sindaco presenta in Consiglio le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il regolamento disciplina le
modalità di partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica
dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori ;
c) esercita le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di
pericolo per calamità naturali, di cui all'Art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre
1970, n.996, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66.
Articolo 23
Attribuzioni di vigilanza
1)Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario indagini e verifiche amministrative sull'intera
attività del comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
d) puಠdisporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le
istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne
informa il Consiglio Comunale;
e) collabora con i Revisori dei Conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle loro
funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni e società appartenenti al
comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli
indirizzi attuativi espresse dalla Giunta.
Articolo 24
Attribuzioni del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione Comunale
1)Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio
Comunale, lo presiede ai sensi del regolamento. Sentiti i capigruppo provvede all'eventuale
modificazione dell'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
b) presiede la conferenza dei capigruppo consigliari secondo le norme regolamentari;
c)esercita i poteri di polizia nelle adunanze consigliari e negli altri organismi pubblici di
partecipazione popolare presieduti dal Sindaco;
d) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la
presiede;
e) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle
questioni sottoposte al Consiglio;
f) provvede ad ogni altra funzione attribuitagli dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale.
Articolo 25
Attribuzioni del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo
1)Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di Popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle
leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e
di pubblica sicurezza;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli
dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il
Prefetto.
2)Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingenti ed urgenti in materia di sanità e di igiene,
edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei
cittadini, per l'esecuzione di relativi ordini puಠrichiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica.
3) se l'ordinanza adottata ai sensi del secondo comma è rivolta a persone determinate e queste non
ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco puಠprovvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza
pregiudizio dell'azione penale dei reati cui fossero incorsi.
Articolo 26
Deleghe del Sindaco
1)Il Sindaco ha facoltà di delega; egli puಠdelegare ad un assessore specifiche funzioni che attendono
a materie definite ed omogenee secondo l'assetto organizzativo.
2)Gli assessori a cui si è stata conferita la delega depositano la fir
ma presso la prefettura per
eventuali legalizzazioni.
Articolo 27
Durata del mandato del Sindaco
1)Il Sindaco ed il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2)La rieleggibilità del Sindaco è regolata dalla legge.
Articolo 28
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione, mozione di sfiducia o decesso del Sindaco.
1)In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade
e si procede allo scioglimento del consiglio. La giunta e il consiglio rimangono in carica pro tempore
fino all'elezione del nuovo consiglio nel quale le funzioni di Sindaco, fino alle nuove lezioni, saranno
svolte dal Vicesindaco.
2)Nel caso di mozione di sfiducia si seguono le prescrizioni previste ai sensi dell'articolo 34 del
presente statuto.
3)Nel caso di dimissioni presentate dal sindaco esse diventano esecutive ed irrevocabili decorso il
termine di venti giorni dalla loro presentazione in consiglio. Decorso il suddetto termine si procede
alla nomina di un commissario, previo scioglimento del rispettivo Consiglio.
4)Lo scioglimento del Consiglio comporta in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva
giunta.
CAPO IV - GIUNTA COMUNALE Articolo 29
Riserva di legge
1)La legge stabilisce le norme relative alla nomina, alla durata in carica ed alla decadenza della
Giunta, il numero massimo degli Assessori, alla loro revoca, nonché le norme che riguardano le
cause di incompatibilità alla carica.
2)Nelle predette materie, il presente Statuto integra la normativa di legge mediante disposizioni di
attuazione.
Articolo 30
Composizione, nomina degli assessori e presidenza della giunta
1)La Giunta Comunale è composta di diritto dal Sindaco, che la convoca e la presiede, è formata da
un minimo di 4 (quattro) Assessori ad un massimo di 6 (sei) Assessori.
2)La composizione della Giunta deve assicurare le condizioni di pari opportunità come previsto dalla Legge 10/04/1991 n. 125.
3)Il Sindaco nomina gli Assessori che compongono la Giunta, uno dei quali è nominato vicesindaco e
vicepresidente della stessa. Il Sindaco all'atto della nomina, determinerà in concreto il numero dei
componenti la Giunta Comunale sulla base di valutazioni delle dimensioni del territorio e della
popolazione residente. Egli provvederà a darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4)Possono essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di
compatibilità candidabilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere e in possesso di particolari
competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Gli assessori esterni possono
partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
5)Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale l'eventuale successiva variazione riguardante i
componenti, la Giunta Comunale o le attribuzioni dei suoi componenti.
Articolo 31
Il Vicesindaco
1)Il Vicesindaco deve essere scelto tra uno degli assessori componenti la giunta eletto come
consigliere. Egli, in caso di vacanza del Sindaco, svolge tutte le funzioni di quest'ultimo. In assenza
del vicesindaco le funzioni sono svolte dagli assessori secondo l'ordine di anzianità , dato dall'età ..
Articolo 32
Incompatibilità
1)Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità , la posizione giuridica, lo status dei componenti
l'organo e gli istituti della decadenza, in mancanza di norme statutarie e regolamentari, è disciplinato
dalla legge.
2)Oltre i casi di incompatibilità previsti nel comma 2 non possono far parte della giunta gli ascendenti
ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di I grado civile.
Articolo 33
Competenze della giunta
1)La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso
deliberazioni collegiali.
2)La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che
non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di
decentramento, del segretario, dei responsabili del servizio, collabora con il Sindaco nell'attuazione
degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge
attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3)E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Articolo 34
Durata in carica della giunta
1)La giunta rimane in carica fino all'insediamento del nuovo esecutivo.
2)Il voto espresso in C.C. contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta non comporta le
dimissioni degli stessi.
3)La giunta e il Sindaco cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
espressa con voto per appello nominale in Consiglio Comunale dalla maggioranza assoluta dei
consiglieri.
4)La mozione motivata deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri escluso il
Sindaco.
5)La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla
presentazione della stessa.
6)L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un
commissario secondo le norme vigenti in materia.
Articolo 35
Cessazione dei singoli componenti
1)Gli assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza o morte.
2)Le dimissioni da membro della giunta sono presentate al Sindaco. Esse sono irrevocabili a far data
dalla loro registrazione nel protocollo comunale.
3)Gli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
4)Il Sindaco provvede alla surroga dell'assessore cessato dalla carica entro venti giorni dalla data di
cessazione.
Articolo 36
Funzionamento della giunta
1)L'attività della giunta è collegiale salve le competenze e le responsabilità dei singoli assessori
secondo le deleghe ad essi conferite dal Sindaco.
2)La giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli argomenti all'ordine del giorno di propria iniziativa,
su proposta dei singoli assessori e dei responsabili dei servizi. Su ogni proposta di deliberazione
sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere
in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti
impegno di spesa o diminuzione di entrata del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. In mancanza dei responsabili dei servizi il parere è
espresso dal Segretario Comunale.
3)Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta di cui presiede le sedute assicurando l'unità
dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4)Le sedute della giunta non sono pubbliche ma vi possono intervenire, con funzioni consultive,
consiglieri comunali, dipendenti comunali ovvero anche esperti scelti per determinazione del Sindaco
o degli assessori.
5)La giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta dei votanti.
6)In caso di parità di voti prevale quello del Sindaco o di chi lo sostituisce nella presidenza della
seduta.
7)Le deliberazioni della giunta non sono valide se non interviene la maggioranza assoluta dei
componenti, compreso il Sindaco.
8)Alle riunioni della giunta partecipa il Segretario del Comune che cura la redazione dei verbali e li
sottoscrive unitamente al Sindaco o a chi presiede l'adunanza. Qualora la deliberazione da adottare
investa un interesse proprio del Segretario o di suoi parenti o affini fino al quarto grado civile le
relative funzioni vengono svolte da uno degli assessori.
Articolo 37
Parere dei responsabili dei servizi
1)Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine solo alla regolarità tecnica, del responsabile del
servizio interessato o, qualora comporti un impegno di spesa o diminuzione di entrata, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri vengono inseriti nella
deliberazione.
2)Nel caso l'ente non possegga responsabili dei servizi il parere è espresso dal segretario comunale.
3)I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Articolo 38
Pubblicazione ed esecutività degli atti collegiali del consiglio e della giunta
1)Tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta debbono essere pubblicate mediante affissione
all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.
2)L'esecutività delle delibera del consiglio e della giunta è disciplinata dalla legge.
Titolo III Ordinamento degli uffici e dei servizi. CAPO I PRINCIPI GENERALI Articolo 39
Principi generali
1)Il comune disciplina con propri regolamenti conformi allo statuto l'ordinamento generale degli
uffici dei servizi secondo il principio di professionalità e responsabilità , ai fini del conseguimento
degli obiettivi istituzionali dell'ente. Il Comune provvede, nel rispetto delle leggi, alla determinazione
delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione ed alla gestione del personale
nell'ambito della propria autonomia organizzativa. In merito ai rapporti di lavoro il Comune :
a) stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo
determinato per i dirigenti e le altre specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica
da ricoprire.
2)La direzione generale degli uffici e dei servizi comunali è affidata dal sindaco al segretario
comunale o ad altro soggetto esterno di adeguata professionalità con le modalità di cui all'articolo 50
comma 10 del T.U.E.L. n. 267/2000;
3)L'attività amministrativa deve svolgersi secondo un modello organizzativo che preveda relazioni
funzionali tra i vari servizi oltre che tra il personale comunale e la dirigenza amministrativa; l'attività
deve indirizzarsi altresì verso l'ammodernamento delle strutture, la formazione e la qualificazione
professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
4)Gli aspetti essenziali dei rapporti di lavoro dei dipendenti comunali viene disciplinato dal Decreto
Legislativo n°29 del 1993 e successive modificazioni nonché dalle altre disposizioni di legge in
materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel
T.U.n°267 del 18 agosto 2000, e dai contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
5) Il regolamento degli uffici e dei servizi puಠinoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo
e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a
tempo determinato.
CAPO II -IL SEGRETARIO COMUNALE Articolo 40
Segretario Comunale
1)L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di
indirizzo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che le esercita
avvalendosi degli uffici in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del Sindaco nel
rispetto delle disposizioni di legge, dello statuto e dei regolamenti.
2)Egli svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli
organi dell'ente in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa.
3)Nello svolgimento delle sue funzioni il segretario inoltre:
a) partecipa alle sedute degli organi collegiali curando la verbalizzazione;
b) puಠrogare tutti contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e gli atti unilaterali
nell'interesse dell'ente;
c) puಠpresiedere le commissioni di concorso per la copertura di posti di qualifica apicale;
d) partecipa, in qualità di ufficiale rogante, alle aste pubbliche e alle licitazioni private per
l'aggiudicazione di appalti, forniture e servizi comunali;
e) cura che l'attività gestionale si svolga nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e
di imparzialità ;
f) presenta le proposte di deliberazione degli organi collegiali provenienti dai vari servizi ed uffici
comunali;
g) esprime i pareri richiesti dalla legge ai responsabili dei servizi qualora l'ente non ne possegga ;
4)Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puಠprevedere un vicesegretario per
coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
5)Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o dal Sindaco.
Articolo 41
Attribuzioni gestionali e consultive
1)Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione anche con rilevanza esterna che non
comportino attività deliberativa e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi
elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2)In particolare il segretario adotta i seguenti atti:
a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo,
sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli
organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dai suddetti organi;
c) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e di tutti i provvedimenti, anche con rilevanza esterna, per
i quali sia stata attribuita competenza;
d) verifica di tutta la fase istruttoria di provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i
provvedimenti, anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
e) verifica della efficacia e dell'efficienza delle attività degli uffici e del personale ;
f) liquidazione dei compensi e dell'indennità personali ove siano già predeterminati per legge o per
regolamento o per deliberazione;
g) sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso;
h) adotta provvedimenti, concernenti il personale, non assegnati dalla legge e da regolamento alle
attribuzioni della giunta e del consiglio comunale;
3)Il Segretario inoltre puà²:
a) se richiesti, formulare valutazioni e pareri di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al
Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri;
b) esplicitare e sottoscrivere i parere previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.
Articolo 42
Attribuzioni di legalità e garanzia
1)Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali curando la verbalizzazione delle sedute.
2)Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggetti al
controllo eventuale.
3)Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e di
referendum.
4)Riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca, la mozione di sfiducia costruttiva.
5)Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su
dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e le esecutività dei provvedimenti
adottati dall'ente.
CAPO II - DIRETTORE GENERALE Articolo 43
Nomina
1)Il Sindaco ha facoltà di attribuire, con proprio decreto di nomina, le funzioni di Direttore Generale
al Segretario Comunale;
2)L'incarico è conferito a tempo determinato e con durata non superiore a quella del mandato del
Sindaco;
3)Al termine del mandato del Sindaco, il decreto di nomina decade automaticamente e deve
obbligatoriamente intervenire un ulteriore decreto di nomina da parte del nuovo Sindaco;
4)L'incarico di Direttore Generale, basato sulla fiducia, puಠessere revocato dal Sindaco in ogni
momento, con provvedimento motivato.
Articolo 44
Competenze del Direttore Generale
Compete al Direttore Generale:
a)l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei
Responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici;
b)la sovraintendenza in generale alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed
efficacia;
c)la proposta del piano esecutivo di gestione e del piano di assegnazione di risorse ed obiettivi da
sottoporre alla approvazione della Giunta Comunale;
d)il coordinamento e la sovraintendenza dei Responsabili dei settori, servizi e uffici e dei
Responsabili di procedimento;
e)la definizione dei criteri per l'organizzazione degli uffici, previa consultazione delle R.S.U. sulla
base delle direttive del Sindaco;
f)l'adozione delle misure organizzative idonee a consentire la valutazione dei costi dei singoli uffici e
dei rendimenti della attività amministrativa ai sensi dell'art. 18 comma 1 D. Lgs. 29/93;
g)l'adozione degli atti di competenza dei Responsabili dei settori o dei Responsabili di servizio
inadempienti previa diffida;
h)ogni altra competenza che il Sindaco ritenga opportuno attribuirgli ai sensi di legge.
CAPO II - UFFICI E PERSONALE Articolo 45
Organizzazione degli uffici e del personale
1)I comuni disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento
generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di
gestione.
2) Il comune, nel rispetto di principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione delle proprie
dotazioni organiche, nonché all'organizzazione di gestione del personale nell'ambito della propria
autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e
dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Nell'organizzazione
e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione
collettiva di lavoro.
3)L'attività degli uffici si attua mediante una strutturazione per obiettivi e deve essere informata ai
seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non pi๠per singoli atti bensì per progetti obiettivo e per programmi;
b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia
dell'attività svolta da ciascun impiegato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei
soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima
flessibilità delle strutture e del personale.
Articolo 46
Responsabili di Servizio
1)Spetta ai Responsabili di Servizio la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme
dettate dalle leggi, dagli statuti e dai regolamenti che si formano sul principio per cui i poteri di
indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai
dirigenti.
2)Spettano ai Responsabili di Servizio tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di
governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali in particolare:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presuppone accertamenti
e valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai
regolamenti, nonché atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessione edilizia;
f bis) tutti provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di
competenza comunale, nonché il poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni
amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e
repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni
altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
h) ogni altro atto attribuito dal Sindaco o dai regolamenti o, in base a questi, delegati da Sindaco;
i) fornire assistenza tecnico-giuridica ai componenti di organi istituzionali e agli altri organi comunali;
l) dare attuazione alle leggi ed in genere a provvedimenti normativi che pongono a carico del comune
obblighi che non presuppongono per il loro adempimento ulteriori specifici provvedimenti di
competenza degli organi istituzionali;
m) nominare i responsabili del procedimento;
n) compiere atti di gestione finanziaria; partecipare alla predisposizione del bilancio e di ogni altro
piano, programma, progetto la cui attuazione sia demandata al servizio di appartenenza;
o) svolgere su incarico del Sindaco funzioni vicarie di altro dirigente o di rappresentanza esterna del
comune;
p) compiere indagini amministrative su richiesta degli organi istituzionali;
3)Nell'esercizio della funzione dirigenziale e nell'ambito di competenza determinato i dirigenti:
a) assumono atti e provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna;
b) formano pareri, proposte e diffide;
c) promuovono verifiche, indagini ed audizioni;
d) rilasciano attestati, certificazioni e comunicazioni;
e)effettuano collaudi, verbalizzazioni, autenticazioni e legalizzazioni.
5) avverso i provvedimenti di competenza dirigenziale è ammesso il ricorso gerarchico al Sindaco.
Articolo 47
Titolarità della funzione di Responsabile di Servizio
1)La titolarità della funzione dirigenziale è attribuita ai Responsabili di Servizio nominati dal Sindaco
tra il personale comunale che ne riveste i requisiti.
2)Il Sindaco nei casi e secondo modalità previste dal regolamento puಠnominare Responsabili di
Servizio collaboratori esterni dallo stesso nominati in conformità all'articolo 50 comma 10 e art. 110
del T.U.E.L. n. 267/2000.
3)Nell'ambito di loro competenza e nei limiti delle risorse assegnate i titolari della funzione
dirigenziale sono responsabili degli obiettivi loro indicati dalle direttive degli organi istituzionali o
contenuti negli atti comunali la cui attuazione è affidata alla loro responsabilità .
Articolo 48
Personale del comune
1)I dipendenti del comune partecipano all'attività amministrativa compiendo gli atti loro assegnati dei
quali sono responsabili in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.
2)A condizione di reciprocità e senza detrimento per l'efficienza dell'attività amministrativa il
personale comunale, secondo le modalità previste dal regolamento, puಠessere autorizzato a svolgere
incarichi saltuari di lavoro a favore di altri enti pubblici o privati volti a valorizzare la professionalità .
CAPO III - SERVIZI Articolo 49
Forme di gestione
1)L'attività diretta a conseguire nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale,
nonché la promozione dello sviluppo economico civile compresa la produzione di beni, viene svolta
attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del
comune, ai sensi di legge.
2)La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione
comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3)Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in
concessione e costituzione di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale locale.
4)Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di
istituzione, l'affidamento in appalto in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata
mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5)Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione,
partecipazione e tutela degli utenti.
Articolo 50
Gestione in economia
1)Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per loro
caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di azienda speciale.
2)Con apposite norme regolamentari il Consiglio Comunale stabilisce criteri per la gestione in
economia dei servizi, fissando gli orari per la pi๠utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le
modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di
prestazioni, della determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal comune.
Articolo 51
Aziende speciali
In materia si fa riferimento integralmente al contenuto dell'articolo 114 del testo unico concernente le
aziende speciali e le istituzioni ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 52
Fatti costitutivi di aziende speciali
1)Il Consiglio Comunale delibera gli atti costitutivi di aziende speciali che sono disciplinate
dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni, approvati, questi ultimi, dal consiglio di
amministrazione delle aziende stesse.
2)Il consiglio di amministrazione e il presidente dell'azienda sono nominati dal Consiglio Comunale
anche fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e
comprovate esperienze e capacità di amministrazione.
Articolo 53
Costituzione ed istituzione per l'esercizio di servizi
1)Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi che necessitano di particolare autonomia gestionale
costituisce istituzioni mediante apposito atto, contenente il relativo regolamento di disciplina
dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione previa redazione di apposito piano tecnicofinanziario
dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni
immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2)Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti,
la durata in carica, la posizione giuridica e lo status e il consiglio d'amministrazione nonché le
modalità di funzionamento dell'organo.
3)Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previste dal
regolamento.
4)Il regolamento puಠprevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato nonché
a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità nel rispetto delle normative espresse in merito
dal T.U.E.L. n. 267/2000.
5)Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione e
vengono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo
dell'istituzione.
6)Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
Articolo 54
Il Presidente
Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti
del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da
sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
Articolo 55
Il direttore
1)Il direttore dell'istituzione è nominato dal consiglio di amministrazione con le modalità previste dal
regolamento.
2)Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei
servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni
degli organi delle istituzioni.
Articolo 56
Nomina e revoca
1)Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale nei
termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il
programma degli obiettivi da raggiungere.
2)Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato
al Segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3)Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco o
di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro
sostituzione.
4)Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo di adottare relazioni previsionali e programmatiche.
Titolo IV Ordinamento finanziario e contabile CAPO I PRINCIPI GENERALI Articolo 57
Principi generali
1)L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e stabilito
delle disposizioni di principio del T.U.E.L.
2)L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e
rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai
compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia
applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.
Articolo 58
Principi particolari in materia di contabilità
1)Il comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i
principi di unità , annualità , universalità ed integrità , veridicità , pareggio finanziario e pubblicità . Il
termine puಠessere differito con decreto del ministro dell'interno, di intesa con il ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali,
in presenza di motivate esigenze.
2)Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di
durata pari a quello della regione di appartenenza e di ogni altro documento previsto da disposizioni
di legge in vigore in materia.
3)I documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi,
servizi e di interventi.
4)I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
Responsabile del Servizio finanziario e sono esecutivi con la posizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
5)I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
6)Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7)Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro 30 giugno dell'anno successivo.
Articolo 59
Ordinamento della finanza locale
Si recepiscono le disposizioni in materia contenute negli articoli 149 e seguenti del T.U.E.L.
Capo II - CONTROLLO INTERNO Articolo 60
Controllo sull'attività finanziaria e contabile
1)Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una
lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre il controllo finanziario e contabile,
anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.
2)L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione
economico-finanziaria dell'ente. àˆ facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti
specifici pareri di proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione ed i singoli atti
fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
3)Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore
del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con
l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azione e del
presente statuto.
4)Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato
raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi degli uffici
dell'ente.
Articolo 61
Revisore del Conto
1)I Revisori del Conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle
autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere
comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previste dalla stessa.
2)Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire una posizione
di imparzialità e di indipendenza. Saranno altresì disciplinate con regolamento le modalità di revoca
per inadempimento ai sensi dell'articolo 235 secondo comma, T.U.E.L. n. 267/2000.
3)Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti da regolamento, i revisori avranno
diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze.
Articolo 62
Controllo di gestione
1)Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema di controlli interni dell'ente, il regolamento
puಠindividuare metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di
efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e i costi sostenuti.
2)La tecnica del controllo di gestione deve adottare misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità dei risultati rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi
approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle
relative responsabilità ;
e) valutazioni e suggerimenti sulla strutturale misura delle tariffe comunali;
f) suggerimenti sulla scelta delle forme di finanziamento.
Articolo 63
Nomina e cessazione dalla carica di revisore del conto
1)Il Consiglio Comunale elegge con voto limitato a due nominativi un collegio di revisori composto
da tre membri.
2)I revisori sono scelti:
a)uno tra gli iscritti al registro di revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del
collegio;
b)uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
c)uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3)Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro
venti giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.
4)Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della
relazione alla proposta di deliberazione consigliare del rendiconto entro un termine non inferiore a
venti giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.
5)Il revisore cessa dall'incarico per:
a)scadenza del mandato;
b)dimissioni volontarie;
c)impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico.
Articolo 64
Durata e compenso dell'incarico
1)L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni e decorre dalla data di esecutività della
delibera o dalla data di immediata esecutività nell'ipotesi in cui la deliberazione non soggetta né a
controllo necessario né a controllo eventuale diventi esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un
singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla
scadenza del termine triennale ed è calcolata a decorre dalla nomina dell'intero collegio.
2)Il compenso viene determinato congiuntamente alla delibera di nomina sulla base di compensi
minimi fissati con decreto del ministero dell'interno di concerto con il ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, da aggiornarsi triennalmente.
Titolo V Organizzazione territoriale e forme associative CAPO I FORME COLLABORATIVE Articolo 65
Convenzioni
1)Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati i comuni possono stipulare tra
loro apposite convenzioni.
2)Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i
loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3)Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo
Stato e la Regione possono prevedere nelle materie di loro competenza forme di convenzione
obbligatoria fra i comuni previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4)Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni,
che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni
pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Articolo 66
Consorzi
1)I comuni, per la gestione associata di uno o pi๠servizi e l'esercizio di funzioni, possono costituire
un consorzio, secondo le modalità previste dalla legge per le aziende speciali. Al consorzio possono
partecipare altri enti pubblici, ivi compresa comunità montane, quando siano a ciಠautorizzati
secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2)A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione
ai sensi dell'articolo 61 unitamente allo statuto del consorzio.
3)In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili
coerentemente alle disposizioni previste in merito alle competenze del Consiglio Comunale e
prevedere alla trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve
disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4)Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto dei consorzi, ai quali partecipano a mezzo
di rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dai comuni, l'assemblea del consorzio è composta
dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco o di un suo delegato, ciascuno con
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5)L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo
statuto.
6)Tra gli stessi comuni non puಠessere costituito pi๠di un consorzio.
7)In caso di rilevante interesse pubblico si applicano le disposizioni previste dall'articolo 61 terzo
comma del presente statuto.
8)Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale ed ai consorzi
creati per la gestione di servizi sociali si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed
al regime fiscale le disposizioni previste dalla legge per le aziende speciali. Agli altri consorzi si
applicano le norme dettate dagli enti locali.
Articolo 67
Unione di comuni
1)Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo
di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2)L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le
procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi
dell'unione e le modalità per la loro costituzione ed individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le
corrispondenti risorse.
3)Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelta tra i sindaci dei comuni
interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli
dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4)L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo
svolgimento delle funzioni ad essa affidate e dei rapporti anche finanziari con i comuni.
5)Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei
comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi
ad esse affidate.
Articolo 68
Accordi di programma
1)Il Sindaco per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali
che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione
dell'attività del comune e di altri soggetti pubblici promuove la conclusione di accordi di programma.
2)L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale
arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:
a)determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione
dell'accordo;
b)individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di
finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c)assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3)Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale, con
l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo
statuto.
CAPO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE Articolo 69
Partecipazione popolare
1)I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione
popolare all'amministrazione locale anche su base di quartiere o di frazione al fine di garantire il buon
andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2)Ai cittadini sono inoltre consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che
favoriscono il loro intervento nella formazione di atti.
3)L'amministrazione puಠattivare forme di consultazione, per acquisire il parere su specifici problemi.
4)E' compito del Consiglio Comunale istituire commissioni con la partecipazione di Consiglieri
Comunali assicurando la rappresentanza di tutti i Gruppi Consiliari. Le commissioni sono articolate
per materia e svolgono funzioni consultive, di proposta e di stimolo all'attività dell'amministrazione.
5)Il regolamento disciplina i loro numero, il funzionamento, la loro composizione e i settori di
competenza.
Articolo 70
Interventi nel procedimento amministrativo
1)I cittadini ed i soggetti portatori di interessi in un procedimento amministrativo hanno facoltà di
intervenirvi tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge e dei regolamenti comunali.
2)La rappresentanza degli interessi da tutelare puಠavvenire ad opera sia di soggetti singoli che di
soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3)Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare
gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4)Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati,
nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del
responsabile del procedimento.
5)Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza
degli stessi lo renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione,
provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi idonei, garantendo comunque
altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.
6)Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del
provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti
all'oggetto del procedimento.
7)Il responsabile dell'istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle richieste cui al precedente
comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo
comunale competente per l'emanazione del provvedimento finale.
8)Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere
adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e puಠessere preceduto da contraddittorio orale.
9)Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione
deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni.
10)I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del
procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11)La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento.
CAPO III - INIZIATIVE POPOLARI Articolo 71
Istanze, petizioni e proposte
1)I cittadini, le associazioni e gli organismi associativi possono rivolgere al Sindaco interrogazioni
con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2)La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco,
dal Segretario Comunale o dal Responsabile di Servizio a seconda della natura politica o gestionale
amministrativa dell'aspetto sollevato.
3)Il Sindaco, qualora petizioni o proposte siano sottoscritte da almeno 150 elettori provvede ad
iscriverle all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro quarantacinque giorni dal ricevimento
delle stesse al protocollo comunale. Agli effetti del precedente comma si intende:
a)per istanza la domanda con cui cittadini, singoli o associati, chiedono relativamente a determinate
questioni informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l'attività dell'amministrazione;
b)per petizione l'iniziativa attraverso cui uno o pi๠cittadini elettori presenta agli organi comunali una
o pi๠esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità locale e ne chiede
contestualmente il soddisfacimento;
c)per proposta l'iniziativa attraverso cui uno o pi๠cittadini chiede al competente organo comunale di
adottare uno specifico provvedimento ovvero di revocarne uno già in essere. In ogni caso le istanze,
le petizioni e le proposte dovranno essere adeguatamente motivate.
CAPO IV - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE Articolo 72
Principi generali
1)Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le
forme di incentivazione previste dal successivo articolo 73, l'accesso ai dati di cui è in possesso
l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di
formazione degli atti generali.
2)I criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.
Articolo 73
Associazioni
1)La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati, le associazioni che operano nel
territorio.
2)Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni
devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse
entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati.
Articolo 74
Organismi di partecipazione
1)Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le associazioni o
gruppi riconosciuti e regolamentati di cui all'articolo 71, hanno i poteri di iniziativa previsti negli
articoli precedenti.
2)L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi puಠpromuovere la costituzione di
appositi organismi, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione
degli organi di direzione e le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.
Articolo 75
Incentivazione
1)Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di
incentivazione con rapporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale ed
organizzativo.
Articolo 76
Partecipazione alle commissioni
Le commissioni consigliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati invitano alle
proprie sedute i rappresentanti di questi ultimi, purché privi di potestà decisionale.
TITOLO VI IL DIFENSORE CIVICO CAPO I - NATURA E FUNZIONI Articolo 77
1)Lo Statuto Comunale prevede l'istituzione del Difensore Civico.-
2)Il difensore civico quale garante del buon andamento, della imparzialità e della legalità della azione amministrativa non è subordinato gerarchicamente ad alcun organo comunale ed è tenuto
esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
Articolo 78
Nomina e funzioni
1)Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata a scrutinio segreto
e col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri, salvo non sia scelto in forma di
convenzionamento con altri comuni o con la Provincia di Varese.
2) l'iscrizione della relativa proposta all'ordine del giorno deve avvenire entro novanta giorni
dall'insediamento del Consiglio stesso.
3) per accedere all'ufficio è prescritto il possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la
carica di Consigliere Comunale; la scelta avviene tra i cittadini del comune che per doti di moralità ,
preparazione, cultura ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività , serenità
di giudizio di competenza giuridico-amministrativa.
4) l'incarico è incompatibile con ogni altra carica o impiego pubblico e non puಠessere attribuito a chi
sia stato candidato alle ultime elezioni comunali o chi abbia rapporti di parentela o affinità sino al
secondo grado civile con gli amministratori, il segretario, i revisori o i dipendenti del comune.
5) l'incompatibilità , originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza dall'ufficio se l'interessato non
fa cessare la relativa causa entro trenta giorni dalla relativa contestazione da parte di uno dei
consiglieri.
6) prima di assumere le funzioni l'eletto deve restare giuramento di fronte al Consiglio Comunale con
la seguente formula: " giuro di adempiere il mio mandato nell'interesse dei cittadini al solo scopo del
pubblico bene e nel leale rispetto della legge".
Articolo 79
Durata in carica
1)Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e puಠessere
confermato per una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
2)I poteri del Difensore Civico sono prorogati sino all'entrata in carica del successore.
3)Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per
sopravvenienza di una delle cause di decadenza previste per i revisori dei conti. La decadenza è
pronunciata dal Consiglio Comunale su proposta di uno dei consiglieri.
4)Il Difensore Civico puಠessere revocato per grave inadempienza delle sue funzioni mediante
deliberazione motivata del Consiglio Comunale da adottarsi a scrutinio segreto e col voto favorevole
dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Articolo 80
Poteri e funzioni
1)Il Difensore Civico interviene di propria iniziativa presso l'amministrazione comunale e presso gli
enti, le aziende, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici
nell'ambito del territorio comunale per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare
corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2)Nello svolgimento della sua attività il Difensore Civico rileva irregolarità , negligenze o ritardi da
parte dell'amministrazione pubblica valutando anche la rispondenza di quest'ultima alle norme di
buona amministrazione, suggerendo rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate. Il Difensore
Civico puಠaltresì agire su richiesta di chiunque vi abbia interesse. In entrambi i casi il Difensore
Civico:
a)puಠconvocare i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame dandone avviso
contemporaneo alla Giunta Comunale e con essi puಠeffettuare l'esame della pratica o del
procedimento.
b)ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e da qualunque altro soggetto abilitato dalla
legge o dai regolamenti documenti nonché tutte le notizie e le informazioni connesse alle questioni
trattate, senza i limiti imposti dal segreto di ufficio - con l'obbligo di mantenerlo ove ricorra nei
confronti di chiunque - ed è tenuto a segnalare al Sindaco i funzionari che impediscono o ritardino
l'espletamento delle sue funzioni;
c)rassegna, acquisite tutte le informazioni, per iscritto la propria relazione al Sindaco e al Segretario
Comunale e qualora vi sia alla parte richiedente.
Articolo 81
Doveri di collaborazione
Tutti i responsabili del settore, del servizio o dell'ufficio interessati sono tenuti a prestare la massima
e tempestiva collaborazione all'attività del Difensore Civico. Qualsiasi osservazione o dissenso da
parte dei responsabili suddetti alle richieste formulate dal Difensore Civico dovrà essere
adeguatamente motivata ed inserita negli atti in esame.
Articolo 82
Doveri del difensore civico
1) il Difensore Civico invia entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando osservazioni e suggerimenti.
2) il Difensore Civico di propria iniziativa puಠinviare in ogni momento relazione al Consiglio
Comunale o alla Giunta Comunale su specifiche questioni di rilevante importanza che necessitano
apposita e rapida valutazione; in tale ipotesi puಠaltresì chiedere l'audizione da parte dei predetti
organi.
Articolo 83
Doveri dell'amministrazione
1)L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali che l'amministrazione comunale mette a
disposizione unitamente ad attrezzature d'ufficio ed a quant'altro necessario per il buon
funzionamento dello stesso.
2)Al Difensore Civico viene corrisposto il rimborso delle spese di trasporto per il caso di trasferte al
di fuori del territorio comunale.
3)E' facoltà del Consiglio Comunale all'atto della nomina attribuire al difensore civico un'indennità di
funzione.
Articolo 84
Modifiche allo Statuto
1)Qualsiasi modifica allo Statuto viene deliberata dal Consiglio Comunale con le procedure e le
maggioranze previste dall'Art. 6 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000
2)Lo Statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi alla data di esecutività della delibera di
modifica del Consiglio Comunale sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano la
effettiva conoscibilità .
3)Le modifiche allo Statuto possono essere altresì ammesse qualora venga presentata al Sindaco una
proposta di modifica, strutturata in Articoli, sottoscritta da un numero non inferiore a 200 cittadini
aventi diritto al voto.