Statuto comunale

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 25/10/2001 resa esecutiva

dall'Organo di Controllo di Milano in seduta del 07/11/2001 n. 75, pubblicato e affisso all'Albo

Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1

Lo statuto

Il presente Statuto costituisce l'espressione dei caratteri istituzionali della comunità di Sumirago

nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla Costituzione e dalle Leggi generali della Repubblica.

Lo Statuto tutela l'identità culturale e l'autonomia del Comune di Sumirago e riconosce le frazioni di

Albusciago, Caidate, Menzago, Sumirago e Quinzano S. Pietro, quali soggetti portatori di propri

valori storici e culturali.

Articolo 2

Definizione

Il Comune, Ente a rilevanza costituzionale, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico,

rappresenta la comunità locale stanziata sul territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo

sviluppo.

Articolo 3

Stemma e gonfalone

1)Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Sumirago.

2)Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, nelle manifestazioni di particolare importanza, sociali,

culturali, sportive, alle quali partecipa in forma ufficiale il Sindaco o un suo delegato, si può esibire il

gonfalone comunale.

3)L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

4)Il Gonfalone e lo Stemma comunale hanno le seguenti caratteristiche:

scudo contenente n. 5 torri azzurre su 5 colline verdi con timone nella parte superiore.-

Al di sopra dello scudo una corona turrita.-

Lo scudo è racchiuso da un ramo di lauro e da un ramo di quercia annodati da una fascia

tricolore.-

Articolo 4

Territorio e sede comunale

1)La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Albusciago, Caidate, Menzago,

Quinzano S. Pietro, Sumirago, storicamente riconosciute dalla comunità.

2)Il territorio del Comune si estende per kmq 11,5 confinante con i Comuni di Albizzate, Azzate,

Besnate, Brunello, Castronno, Crosio, Jerago, Mornago.

3)Il palazzo civico, sede comunale,è ubicato nella frazione di Sumirago che è il capoluogo.

4)Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto

eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio, può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria

sede.

Articolo 5

Santi Patroni con opportune specifiche

La comunità comunale riconosce quali Santi Patroni:

per la frazione di Albusciago, San Siro, per la frazione di Caidate S. Giovanni Evangelista, per la

frazione di Menzago S. Vincenzo, per la frazione di Quinzano S. Pietro, Santi Pietro e Paolo, per la

frazione di Sumirago S. Lorenzo..

I giorni di festività del Santo Patrono, sono giorni festivi.

Articolo 6

Albo Pretorio

1)Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad <<AlboPretorio>>, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai

regolamenti.

2)La pubblicazione deve garantire l'accessibilità , l'integralità e la facilità di lettura.

3)Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo Comunale e, su

attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4)La qualifica di Messo Comunale è attribuita dal Responsabile del Servizio con apposita

determinazione.

Articolo 7

Funzioni e finalità

1)In conformità ai principi della Costituzione e nei limiti della legge e dello Statuto il Comune di

Sumirago garantisce i diritti delle comunità, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo civile,

sociale ed economico con riferimento ai valori fondamentali della persona. Il Comune salvaguarda

l'identità , le tradizioni della comunità locale e il suo patrimonio costituito da beni ambientali,

culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, geologici e naturalistici.

2)Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni che gli siano attribuite o delegate

dallo Stato e dalla Regione. Il Comune concorre, per quanto di propria competenza, alla

determinazione degli obbiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione.

3)I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di

cooperazione, equiparazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4)Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e

promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali

all'amministrazione, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

5)La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

6)Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

 

Tutela della salute

a)Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua

idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità, alla

prevenzione e alla sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della

prima infanzia;

b)Programma e realizza per gli utenti un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare

riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà , ai portatori di handicap, agli inabili, agli

invalidi e ai soggetti emarginati.

Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico

a)Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando

piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con

particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque;

b)Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della

Comunità .

Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero

a)Il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue

espressioni di lingua, di costume e tradizioni locali;

b)Incoraggia e favorisce lo sport di base, lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile;

c)Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di enti, organismi, ed

associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto

alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli enti,

organismi ed associazioni, ai sensi dell'art.10, comma 3, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Assetto ed utilizzazione del territorio

a)Il Comune promuove ed attua un'organica politica del territorio nel quadro di un programmato

sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e

commerciali;

b)Promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo

dell'edilizia residenziale pubblica per garantire il diritto all'abitazione;

c)Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso

di privati singoli ed associati;

d)Organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze della mobilità

della popolazione residente, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche;

e)Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare per pubbliche calamità.

Sviluppo economico

a)Il Comune programma le attività commerciali;

b)Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, adotta iniziative

atte a stimolarne l'attività , favorisce l'associazionismo;

c)Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle

attrezzature e dei servizi turistici.

Programmazione e forme di cooperazione

a)Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione;

b)Il Comune concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei programmi dello Stato e

della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali

operanti nel suo territorio;

c)I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di

cooperazione, equiparazione, complementarietà e sussidiarietà mediante adozione di specifiche

funzioni tra le diverse sfere di autonomia.

Articolo 8

Partecipazione democratica

Il Comune garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini al conseguimento delle finalità

istituzionali, anche attraverso l'attività di partecipazione al procedimento amministrativo.

La partecipazione democratica si realizza nei modi previsti dal presente statuto e degli appositi

regolamenti.

Articolo 9

Autonomia statutaria

1)Il Comune di Sumirago ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.

2)Esso si avvale della sua autonomia per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei

fini istituzionali.

3)Il Comune di Sumirago si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale,

basato sul principio dell'autonomia degli Enti locali. Esso ha autonomia impositiva e finanziaria

nell'ambito del proprio Statuto, dei propri Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza

pubblica.

4)Considerata la peculiare realtà territoriale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella

gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale nonché l'organizzazione dei

servizi pubblici o di pubblico interesse nel rispetto del principio della sussidiarietà secondo cui la

responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente pi๠vicina ai cittadini.

5)L'autogoverno della comunità si realizza secondo i principi, i poteri e gli istituti contenuti nel

presente Statuto e nei regolamenti in esso previsti.

Articolo 10

Regolamenti

1)Il Comune, nel rispetto delle Leggi e dello Statuto adotta tutti i regolamenti necessari per

l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, nonché per il

funzionamento degli organi, degli uffici e per l'esercizio delle relative funzioni. Laddove non sia

disposta nessuna normativa regolamentare, le materie continueranno ad essere disciplinate dalle

prassi consuetudinarie consolidate.

2)Nelle materie riservate alla competenza comunale dal T.U.E.L. n. 267/2000, e salvi i limiti posti

dagli articoli tre e quattro delle disposizioni del Codice Civile sulla Legge in generale, i regolamenti

soprarichiamati non potranno avere effetto retroattivo. I regolamenti stessi conterranno norme

transitorie per disciplinare le situazioni pendenti, nel rispetto dei diritti acquisiti dagli interessati.

3)I regolamenti deliberati nelle forme previste dalla vigente normativa divengono obbligatori dopo

l'espletamento delle relative procedure di legge.

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TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I – ORGANI ELETTIVI

Articolo 11

Elencazione degli organi elettivi

Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale e il Sindaco.

CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 12

Riserva di legge

La legge stabilisce le normative relative all'elezione, alla composizione e alla durata in carica del

Consiglio, nonché quelle riguardanti l'entrata in carica, l'eleggibilità , incompatibilità e decadenze dei

Consiglieri.

Articolo 13

Natura e funzioni del Consiglio

1)Il Consiglio Comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo sull'intera

attività dell'amministrazione.

2)Esso si avvale dell'attività propositiva e di impulso svolto dalla giunta nonché di ciascun

Consigliere, del supporto tecnico del Segretario e del Collegio dei Revisori.

3)Le funzioni di cui al primo comma vengono esercitate dal Consiglio mediante l'adozione degli atti

fondamentali previsti dall'art.42 del T.U.E.L. n. 267/2000 come meglio specificato nei successivi

articoli.

Articolo 14

Competenze del Consiglio

1)Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2)Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a)gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b)i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e

l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti

consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le

eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c)le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la Costituzione e la modificazione di

forme associative;

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d)l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di

partecipazione;

e)l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la

concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento

di attività o servizi mediante convenzione;

f)l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote,

la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g)gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o

sottoposti a vigilanza;

h)la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dal Consiglio Comunale e

l'emissione dei prestiti obbligazionari;

i)le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di

immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l)gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano

previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione

e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza

della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m)la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso

enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed

istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3)Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in

via di urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da

sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4)Il Consiglio Comunale nella sua prima sessione stabilisce a maggioranza assoluta di istituire

l'ufficio del difensore civico. Nel caso tale ufficio venga istituito valgono le disposizioni di cui all'art.

77 e seguenti.

Articolo 15

Sessione e convocazione

1)L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro

posizione giuridica sono regolati dalla legge. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi

stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede,

in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

2)I Consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari il

Comune fissa le modalità attraverso le quali fornire ai Consigli servizi, attrezzature e risorse

finanziarie. Con il regolamento di cui al comma 1 i Consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse

attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

3)Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco. Il Sindaco fissa il giorno dell'adunanza.

4)L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria o urgente.

5)Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le

proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del

bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

6)Il Consiglio puಠessere convocato in via straordinaria o urgente:

a)per iniziativa del Sindaco;

b)dal Sindaco su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica, entro 20 giorni, inserendo all'ordine

del giorno le questioni richieste. Il Sindaco assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi

consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

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c)dal Prefetto, previa diffida in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio.

7)Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

Articolo 16

Convocazione prima seduta

1)La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni

dalla proclamazione e deve tenersi nel termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di

inosservanza provvederà in via sostitutiva il Prefetto.

2)La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.

Articolo 17

Consiglieri Comunali

Diritti e doveri dei consiglieri

1)La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano

l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2)Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto il pi๠alto numero di

voti nell'elezione del Consiglio Comunale e a parità di voti, il pi๠anziano di età .

3)I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende ed

enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio

mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

4)I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del

Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Il Sindaco o gli assessori

delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza ispettiva presentata

dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate

dal regolamento consiliare.

Decadenza consiglieri

1)I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive

senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale

riguardo il Sindaco, a seguito dell'intervenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del

consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento

amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di

fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione

scritta, che comunque non puಠessere inferiore a giorni venti decorrente dalla data di ricevimento.

2)Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto

delle cause giustificative presentate da parte del consigliere.

Dimissioni

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte

immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono

irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

 

Articolo 18

Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali

1)Nei consigli comunali il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche

se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segua immediatamente l'ultimo

eletto.

2)Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'Art.15 comma 4-bis della legge

55/90 e successive modifiche, il consiglio, nella prima adunanza successiva, alla notifica del

provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per

l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato , dopo gli eletti,

il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora

sopravvenga decadenza si fa luogo alla surroga a norma del comma 1.

Articolo 19

Commissioni

1)Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti,

temporanee o speciali.

2)Il Consiglio Comunale potrà altresì istituire commissioni con funzioni di controllo e di garanzia,

secondo le modalità stabilite dalla legge.

3)La composizione delle Commissioni deve assicurare le condizioni di pari opportunità come

previsto dalla Legge 10/04/1991 n. 125.

4)Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono

disciplinate con apposito regolamento.

5)La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del

Consiglio.

Articolo 20

Gruppi Consiliari

1)I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno

comunicazione al segretario comunale. Eventuali modifiche nella composizione o denominazione dei

gruppi devono essere comunicate pubblicamente in Consiglio Comunale. Qualora non si eserciti tale

facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti

la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2)Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

CAPO III

IL SINDACO

Articolo 21

Elezione, natura e funzioni del Sindaco

1)Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla

legge ed è membro del rispettivo Consiglio..

2)Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune nonché Ufficiale del Governo.

3)Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle

strutture gestionali-esecutive.

4)La legge determina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di

sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

5)Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate competenze dal presente statuto e dai

regolamenti in materia di amministrazione, vigilanza e di auto-organizzazione nell'espletamento delle

proprie funzioni.

6)Il Sindaco ha facoltà di delega.

7)Il Sindaco presta di fronte al consiglio comunale nella seduta di insediamento il giuramento di

osservare la Costituzione Italiana.

8)Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del

Comune da portarsi a tracolla.

Articolo 22

Competenze del Sindaco

1)Il Sindaco è l'Organo di Governo del Comune.

2)Egli rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta e il Consiglio Comunale, sovrintende al

funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione delle funzioni attribuite

all'amministrazione comunale dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. Esercita altresì tutte

le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di

legge. In casi di emergenza il Sindaco adotta ogni misura necessaria atta a ristabilire l'ordine e la

sicurezza dei cittadini fino a quando non intervengano gli organismi competenti.

3)Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e

nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione gli orari degli esercizi commerciali, dei

pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti

delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel

territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti.

4)Oltre agli atti espressamente attribuiti dalla legge alla sua competenza al Sindaco spetta:

a) di emanare circolari ed ordinanze attuative di leggi, regolamenti o di altri atti amministrativi

generali quando questi concorrono a determinare l'indirizzo politico-amministrativo del comune;

b) emanare direttive attuative degli indirizzi generali di governo;

c) nominare i componenti delle commissioni o degli organismi comunali quando la legge o il presente

statuto non attribuiscono tale competenza ad altri organi;

d) conferire gli incarichi di collaborazione esterna o di alta specializzazione ad esperti;

e) nominare e revocare il Segretario Comunale secondo i criteri stabiliti dalla legge;

f) nominare e revocare i responsabili di servizio o degli uffici comunali nonché sostituire il dirigente

di una struttura organizzativa che illegittimamente ometta o ritardi di compiere atti di sua

competenza;

g) nominare, designare e revocare i rappresentanti del comune presso enti, aziende od altre

istituzioni;

h) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti

pubblici previsti dalla legge sentiti la Giunta o il Consiglio Comunale;

i) convocare comizi per i referendum di atti amministrativi;

l) rappresentare il comune in ogni stato e grado di giudizio;

m)conferire al Segretario funzioni di gestione ai sensi dell'articolo 17comma 68 della legge n. 127/97;

n) conferire ad uno o pi๠consiglieri incarichi per la trattazione di materie specifiche. Il consigliere

riferisce al Sindaco per le materie oggetto di incarico;

o) adottare le ordinanze necessarie per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di governo

attribuitegli dalla legge;

 

p) impartire direttive al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione

amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

q) determinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali sentita

la giunta ;

r) far pervenire all'ufficio del segretario l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto

della decadenza della Giunta ;

s) adottare ogni provvedimento che si rende necessario per garantire il normale svolgimento della

vita della comunità .

5) Nell'espletamento delle funzioni amministrative il Sindaco :

a) nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio

Comunale nella prima seduta successiva all'elezione ;

b) entro 90 giorni dalla data di elezione il Sindaco presenta in Consiglio le linee programmatiche

relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il regolamento disciplina le

modalità di partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica

dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori ;

c) esercita le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di

pericolo per calamità naturali, di cui all'Art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre

1970, n.996, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66.

Articolo 23

Attribuzioni di vigilanza

1)Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario indagini e verifiche amministrative sull'intera

attività del comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;

d) puಠdisporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le

istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne

informa il Consiglio Comunale;

e) collabora con i Revisori dei Conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle loro

funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni e società appartenenti al

comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli

indirizzi attuativi espresse dalla Giunta.

Articolo 24

Attribuzioni del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione Comunale

1)Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio

Comunale, lo presiede ai sensi del regolamento. Sentiti i capigruppo provvede all'eventuale

modificazione dell'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;

b) presiede la conferenza dei capigruppo consigliari secondo le norme regolamentari;

c)esercita i poteri di polizia nelle adunanze consigliari e negli altri organismi pubblici di

partecipazione popolare presieduti dal Sindaco;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la

presiede;

e) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle

questioni sottoposte al Consiglio;

f) provvede ad ogni altra funzione attribuitagli dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio

Comunale.

Articolo 25

Attribuzioni del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo

1)Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di Popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle

leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e

di pubblica sicurezza;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli

dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il

Prefetto.

2)Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato nel rispetto dei principi generali

dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingenti ed urgenti in materia di sanità e di igiene,

edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei

cittadini, per l'esecuzione di relativi ordini puಠrichiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica.

3) se l'ordinanza adottata ai sensi del secondo comma è rivolta a persone determinate e queste non

ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco puಠprovvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza

pregiudizio dell'azione penale dei reati cui fossero incorsi.

Articolo 26

Deleghe del Sindaco

1)Il Sindaco ha facoltà di delega; egli puಠdelegare ad un assessore specifiche funzioni che attendono

a materie definite ed omogenee secondo l'assetto organizzativo.

2)Gli assessori a cui si è stata conferita la delega depositano la fir

ma presso la prefettura per

eventuali legalizzazioni.

Articolo 27

Durata del mandato del Sindaco

1)Il Sindaco ed il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2)La rieleggibilità del Sindaco è regolata dalla legge.

Articolo 28

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,

sospensione, mozione di sfiducia o decesso del Sindaco.

1)In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade

e si procede allo scioglimento del consiglio. La giunta e il consiglio rimangono in carica pro tempore

fino all'elezione del nuovo consiglio nel quale le funzioni di Sindaco, fino alle nuove lezioni, saranno

svolte dal Vicesindaco.

2)Nel caso di mozione di sfiducia si seguono le prescrizioni previste ai sensi dell'articolo 34 del

presente statuto.

3)Nel caso di dimissioni presentate dal sindaco esse diventano esecutive ed irrevocabili decorso il

termine di venti giorni dalla loro presentazione in consiglio. Decorso il suddetto termine si procede

alla nomina di un commissario, previo scioglimento del rispettivo Consiglio.

4)Lo scioglimento del Consiglio comporta in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva

giunta.

CAPO IV - GIUNTA COMUNALE

Articolo 29

Riserva di legge

1)La legge stabilisce le norme relative alla nomina, alla durata in carica ed alla decadenza della

Giunta, il numero massimo degli Assessori, alla loro revoca, nonché le norme che riguardano le

cause di incompatibilità alla carica.

2)Nelle predette materie, il presente Statuto integra la normativa di legge mediante disposizioni di

attuazione.

Articolo 30

Composizione, nomina degli assessori e presidenza della giunta

1)La Giunta Comunale è composta di diritto dal Sindaco, che la convoca e la presiede, è formata da

un minimo di 4 (quattro) Assessori ad un massimo di 6 (sei) Assessori.

2)La composizione della Giunta deve assicurare le condizioni di pari opportunità come

previsto dalla Legge 10/04/1991 n. 125.

3)Il Sindaco nomina gli Assessori che compongono la Giunta, uno dei quali è nominato vicesindaco e

vicepresidente della stessa. Il Sindaco all'atto della nomina, determinerà in concreto il numero dei

componenti la Giunta Comunale sulla base di valutazioni delle dimensioni del territorio e della

popolazione residente. Egli provvederà a darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

4)Possono essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di

compatibilità candidabilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere e in possesso di particolari

competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Gli assessori esterni possono

partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

5)Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale l'eventuale successiva variazione riguardante i

componenti, la Giunta Comunale o le attribuzioni dei suoi componenti.

Articolo 31

Il Vicesindaco

1)Il Vicesindaco deve essere scelto tra uno degli assessori componenti la giunta eletto come

consigliere. Egli, in caso di vacanza del Sindaco, svolge tutte le funzioni di quest'ultimo. In assenza

del vicesindaco le funzioni sono svolte dagli assessori secondo l'ordine di anzianità , dato dall'età ..

 

Articolo 32

Incompatibilità

1)Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità , la posizione giuridica, lo status dei componenti

l'organo e gli istituti della decadenza, in mancanza di norme statutarie e regolamentari, è disciplinato

dalla legge.

2)Oltre i casi di incompatibilità previsti nel comma 2 non possono far parte della giunta gli ascendenti

ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di I grado civile.

Articolo 33

Competenze della giunta

1)La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso

deliberazioni collegiali.

2)La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che

non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di

decentramento, del segretario, dei responsabili del servizio, collabora con il Sindaco nell'attuazione

degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge

attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3)E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei

servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Articolo 34

Durata in carica della giunta

1)La giunta rimane in carica fino all'insediamento del nuovo esecutivo.

2)Il voto espresso in C.C. contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta non comporta le

dimissioni degli stessi.

3)La giunta e il Sindaco cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia

espressa con voto per appello nominale in Consiglio Comunale dalla maggioranza assoluta dei

consiglieri.

4)La mozione motivata deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri escluso il

Sindaco.

5)La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla

presentazione della stessa.

6)L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un

commissario secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 35

Cessazione dei singoli componenti

1)Gli assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza o morte.

2)Le dimissioni da membro della giunta sono presentate al Sindaco. Esse sono irrevocabili a far data

dalla loro registrazione nel protocollo comunale.

3)Gli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

 

4)Il Sindaco provvede alla surroga dell'assessore cessato dalla carica entro venti giorni dalla data di

cessazione.

Articolo 36

Funzionamento della giunta

1)L'attività della giunta è collegiale salve le competenze e le responsabilità dei singoli assessori

secondo le deleghe ad essi conferite dal Sindaco.

2)La giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli argomenti all'ordine del giorno di propria iniziativa,

su proposta dei singoli assessori e dei responsabili dei servizi. Su ogni proposta di deliberazione

sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere

in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti

impegno di spesa o diminuzione di entrata del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità

contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. In mancanza dei responsabili dei servizi il parere è

espresso dal Segretario Comunale.

3)Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta di cui presiede le sedute assicurando l'unità

dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4)Le sedute della giunta non sono pubbliche ma vi possono intervenire, con funzioni consultive,

consiglieri comunali, dipendenti comunali ovvero anche esperti scelti per determinazione del Sindaco

o degli assessori.

5)La giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta dei votanti.

6)In caso di parità di voti prevale quello del Sindaco o di chi lo sostituisce nella presidenza della

seduta.

7)Le deliberazioni della giunta non sono valide se non interviene la maggioranza assoluta dei

componenti, compreso il Sindaco.

8)Alle riunioni della giunta partecipa il Segretario del Comune che cura la redazione dei verbali e li

sottoscrive unitamente al Sindaco o a chi presiede l'adunanza. Qualora la deliberazione da adottare

investa un interesse proprio del Segretario o di suoi parenti o affini fino al quarto grado civile le

relative funzioni vengono svolte da uno degli assessori.

Articolo 37

Parere dei responsabili dei servizi

1)Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di

indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine solo alla regolarità tecnica, del responsabile del

servizio interessato o, qualora comporti un impegno di spesa o diminuzione di entrata, del

responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri vengono inseriti nella

deliberazione.

2)Nel caso l'ente non possegga responsabili dei servizi il parere è espresso dal segretario comunale.

3)I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Articolo 38

Pubblicazione ed esecutività degli atti collegiali del consiglio e della giunta

1)Tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta debbono essere pubblicate mediante affissione

all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.

2)L'esecutività delle delibera del consiglio e della giunta è disciplinata dalla legge.

 

Titolo III

Ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 39

Principi generali

1)Il comune disciplina con propri regolamenti conformi allo statuto l'ordinamento generale degli

uffici dei servizi secondo il principio di professionalità e responsabilità , ai fini del conseguimento

degli obiettivi istituzionali dell'ente. Il Comune provvede, nel rispetto delle leggi, alla determinazione

delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione ed alla gestione del personale

nell'ambito della propria autonomia organizzativa. In merito ai rapporti di lavoro il Comune :

a) stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo

determinato per i dirigenti e le altre specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica

da ricoprire.

2)La direzione generale degli uffici e dei servizi comunali è affidata dal sindaco al segretario

comunale o ad altro soggetto esterno di adeguata professionalità con le modalità di cui all'articolo 50

comma 10 del T.U.E.L. n. 267/2000;

3)L'attività amministrativa deve svolgersi secondo un modello organizzativo che preveda relazioni

funzionali tra i vari servizi oltre che tra il personale comunale e la dirigenza amministrativa; l'attività

deve indirizzarsi altresì verso l'ammodernamento delle strutture, la formazione e la qualificazione

professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

4)Gli aspetti essenziali dei rapporti di lavoro dei dipendenti comunali viene disciplinato dal Decreto

Legislativo n°29 del 1993 e successive modificazioni nonché dalle altre disposizioni di legge in

materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel

T.U.n°267 del 18 agosto 2000, e dai contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

5) Il regolamento degli uffici e dei servizi puಠinoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle

dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo

e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a

tempo determinato.

CAPO II -IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 40

Segretario Comunale

1)L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di

indirizzo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che le esercita

avvalendosi degli uffici in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del Sindaco nel

rispetto delle disposizioni di legge, dello statuto e dei regolamenti.

2)Egli svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli

organi dell'ente in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa.

3)Nello svolgimento delle sue funzioni il segretario inoltre:

a) partecipa alle sedute degli organi collegiali curando la verbalizzazione;

b) puಠrogare tutti contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e gli atti unilaterali

nell'interesse dell'ente;

c) puಠpresiedere le commissioni di concorso per la copertura di posti di qualifica apicale;

d) partecipa, in qualità di ufficiale rogante, alle aste pubbliche e alle licitazioni private per

l'aggiudicazione di appalti, forniture e servizi comunali;

e) cura che l'attività gestionale si svolga nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e

di imparzialità ;

f) presenta le proposte di deliberazione degli organi collegiali provenienti dai vari servizi ed uffici

comunali;

g) esprime i pareri richiesti dalla legge ai responsabili dei servizi qualora l'ente non ne possegga ;

4)Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puಠprevedere un vicesegretario per

coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

5)Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o dal Sindaco.

Articolo 41

Attribuzioni gestionali e consultive

1)Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione anche con rilevanza esterna che non

comportino attività deliberativa e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi

elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2)In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo,

sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli

organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dai suddetti organi;

c) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e di tutti i provvedimenti, anche con rilevanza esterna, per

i quali sia stata attribuita competenza;

d) verifica di tutta la fase istruttoria di provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i

provvedimenti, anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;

e) verifica della efficacia e dell'efficienza delle attività degli uffici e del personale ;

f) liquidazione dei compensi e dell'indennità personali ove siano già predeterminati per legge o per

regolamento o per deliberazione;

g) sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso;

h) adotta provvedimenti, concernenti il personale, non assegnati dalla legge e da regolamento alle

attribuzioni della giunta e del consiglio comunale;

3)Il Segretario inoltre puà²:

a) se richiesti, formulare valutazioni e pareri di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al

Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri;

b) esplicitare e sottoscrivere i parere previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Articolo 42

Attribuzioni di legalità e garanzia

1)Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali curando la verbalizzazione delle sedute.

2)Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggetti al

controllo eventuale.

3)Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e di

referendum.

4)Riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca, la mozione di sfiducia costruttiva.

5)Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su

dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e le esecutività dei provvedimenti

adottati dall'ente.

CAPO II - DIRETTORE GENERALE

Articolo 43

Nomina

1)Il Sindaco ha facoltà di attribuire, con proprio decreto di nomina, le funzioni di Direttore Generale

al Segretario Comunale;

2)L'incarico è conferito a tempo determinato e con durata non superiore a quella del mandato del

Sindaco;

3)Al termine del mandato del Sindaco, il decreto di nomina decade automaticamente e deve

obbligatoriamente intervenire un ulteriore decreto di nomina da parte del nuovo Sindaco;

4)L'incarico di Direttore Generale, basato sulla fiducia, puಠessere revocato dal Sindaco in ogni

momento, con provvedimento motivato.

Articolo 44

Competenze del Direttore Generale

Compete al Direttore Generale:

a)l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei

Responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici;

b)la sovraintendenza in generale alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed

efficacia;

c)la proposta del piano esecutivo di gestione e del piano di assegnazione di risorse ed obiettivi da

sottoporre alla approvazione della Giunta Comunale;

d)il coordinamento e la sovraintendenza dei Responsabili dei settori, servizi e uffici e dei

Responsabili di procedimento;

e)la definizione dei criteri per l'organizzazione degli uffici, previa consultazione delle R.S.U. sulla

base delle direttive del Sindaco;

f)l'adozione delle misure organizzative idonee a consentire la valutazione dei costi dei singoli uffici e

dei rendimenti della attività amministrativa ai sensi dell'art. 18 comma 1 D. Lgs. 29/93;

g)l'adozione degli atti di competenza dei Responsabili dei settori o dei Responsabili di servizio

inadempienti previa diffida;

h)ogni altra competenza che il Sindaco ritenga opportuno attribuirgli ai sensi di legge.

 

CAPO II - UFFICI E PERSONALE

Articolo 45

Organizzazione degli uffici e del personale

1)I comuni disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento

generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di

gestione.

2) Il comune, nel rispetto di principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione delle proprie

dotazioni organiche, nonché all'organizzazione di gestione del personale nell'ambito della propria

autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e

dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Nell'organizzazione

e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione

collettiva di lavoro.

3)L'attività degli uffici si attua mediante una strutturazione per obiettivi e deve essere informata ai

seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non pi๠per singoli atti bensì per progetti obiettivo e per programmi;

b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia

dell'attività svolta da ciascun impiegato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei

soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima

flessibilità delle strutture e del personale.

Articolo 46

Responsabili di Servizio

1)Spetta ai Responsabili di Servizio la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme

dettate dalle leggi, dagli statuti e dai regolamenti che si formano sul principio per cui i poteri di

indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai

dirigenti.

2)Spettano ai Responsabili di Servizio tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano

l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di

governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi

definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali in particolare:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presuppone accertamenti

e valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai

regolamenti, nonché atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessione edilizia;

f bis) tutti provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di

competenza comunale, nonché il poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni

amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e

repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni

altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;

h) ogni altro atto attribuito dal Sindaco o dai regolamenti o, in base a questi, delegati da Sindaco;

i) fornire assistenza tecnico-giuridica ai componenti di organi istituzionali e agli altri organi comunali;

l) dare attuazione alle leggi ed in genere a provvedimenti normativi che pongono a carico del comune

obblighi che non presuppongono per il loro adempimento ulteriori specifici provvedimenti di

competenza degli organi istituzionali;

m) nominare i responsabili del procedimento;

n) compiere atti di gestione finanziaria; partecipare alla predisposizione del bilancio e di ogni altro

piano, programma, progetto la cui attuazione sia demandata al servizio di appartenenza;

o) svolgere su incarico del Sindaco funzioni vicarie di altro dirigente o di rappresentanza esterna del

comune;

p) compiere indagini amministrative su richiesta degli organi istituzionali;

3)Nell'esercizio della funzione dirigenziale e nell'ambito di competenza determinato i dirigenti:

a) assumono atti e provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna;

b) formano pareri, proposte e diffide;

c) promuovono verifiche, indagini ed audizioni;

d) rilasciano attestati, certificazioni e comunicazioni;

e)effettuano collaudi, verbalizzazioni, autenticazioni e legalizzazioni.

5) avverso i provvedimenti di competenza dirigenziale è ammesso il ricorso gerarchico al Sindaco.

Articolo 47

Titolarità della funzione di Responsabile di Servizio

1)La titolarità della funzione dirigenziale è attribuita ai Responsabili di Servizio nominati dal Sindaco

tra il personale comunale che ne riveste i requisiti.

2)Il Sindaco nei casi e secondo modalità previste dal regolamento puಠnominare Responsabili di

Servizio collaboratori esterni dallo stesso nominati in conformità all'articolo 50 comma 10 e art. 110

del T.U.E.L. n. 267/2000.

3)Nell'ambito di loro competenza e nei limiti delle risorse assegnate i titolari della funzione

dirigenziale sono responsabili degli obiettivi loro indicati dalle direttive degli organi istituzionali o

contenuti negli atti comunali la cui attuazione è affidata alla loro responsabilità .

Articolo 48

Personale del comune

1)I dipendenti del comune partecipano all'attività amministrativa compiendo gli atti loro assegnati dei

quali sono responsabili in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.

2)A condizione di reciprocità e senza detrimento per l'efficienza dell'attività amministrativa il

personale comunale, secondo le modalità previste dal regolamento, puಠessere autorizzato a svolgere

incarichi saltuari di lavoro a favore di altri enti pubblici o privati volti a valorizzare la professionalità .

 

CAPO III - SERVIZI

Articolo 49

Forme di gestione

1)L'attività diretta a conseguire nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale,

nonché la promozione dello sviluppo economico civile compresa la produzione di beni, viene svolta

attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del

comune, ai sensi di legge.

2)La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione

comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3)Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in

concessione e costituzione di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale locale.

4)Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di

istituzione, l'affidamento in appalto in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata

mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5)Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione,

partecipazione e tutela degli utenti.

Articolo 50

Gestione in economia

1)Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per loro

caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di azienda speciale.

2)Con apposite norme regolamentari il Consiglio Comunale stabilisce criteri per la gestione in

economia dei servizi, fissando gli orari per la pi๠utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le

modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di

prestazioni, della determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal comune.

Articolo 51

Aziende speciali

In materia si fa riferimento integralmente al contenuto dell'articolo 114 del testo unico concernente le

aziende speciali e le istituzioni ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 52

Fatti costitutivi di aziende speciali

1)Il Consiglio Comunale delibera gli atti costitutivi di aziende speciali che sono disciplinate

dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni, approvati, questi ultimi, dal consiglio di

amministrazione delle aziende stesse.

2)Il consiglio di amministrazione e il presidente dell'azienda sono nominati dal Consiglio Comunale

anche fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e

 

comprovate esperienze e capacità di amministrazione.

Articolo 53

Costituzione ed istituzione per l'esercizio di servizi

1)Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi che necessitano di particolare autonomia gestionale

costituisce istituzioni mediante apposito atto, contenente il relativo regolamento di disciplina

dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione previa redazione di apposito piano tecnicofinanziario

dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni

immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2)Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti,

la durata in carica, la posizione giuridica e lo status e il consiglio d'amministrazione nonché le

modalità di funzionamento dell'organo.

3)Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previste dal

regolamento.

4)Il regolamento puಠprevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato nonché

a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità nel rispetto delle normative espresse in merito

dal T.U.E.L. n. 267/2000.

5)Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione e

vengono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo

dell'istituzione.

6)Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

Articolo 54

Il Presidente

Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti

del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da

sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Articolo 55

Il direttore

1)Il direttore dell'istituzione è nominato dal consiglio di amministrazione con le modalità previste dal

regolamento.

2)Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei

servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni

degli organi delle istituzioni.

Articolo 56

Nomina e revoca

1)Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale nei

termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il

programma degli obiettivi da raggiungere.

2)Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato

al Segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3)Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco o

di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro

sostituzione.

4)Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo di adottare relazioni previsionali e programmatiche.

Titolo IV

Ordinamento finanziario e contabile

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 57

Principi generali

1)L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e stabilito

delle disposizioni di principio del T.U.E.L.

2)L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e

rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai

compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia

applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.

Articolo 58

Principi particolari in materia di contabilità

1)Il comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i

principi di unità , annualità , universalità ed integrità , veridicità , pareggio finanziario e pubblicità . Il

termine puಠessere differito con decreto del ministro dell'interno, di intesa con il ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali,

in presenza di motivate esigenze.

2)Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di

durata pari a quello della regione di appartenenza e di ogni altro documento previsto da disposizioni

di legge in vigore in materia.

3)I documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi,

servizi e di interventi.

4)I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al

Responsabile del Servizio finanziario e sono esecutivi con la posizione del visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria.

5)I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel

rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

6)Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia

dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7)Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 59

Ordinamento della finanza locale

Si recepiscono le disposizioni in materia contenute negli articoli 149 e seguenti del T.U.E.L.

Capo II - CONTROLLO INTERNO

Articolo 60

Controllo sull'attività finanziaria e contabile

1)Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una

lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre il controllo finanziario e contabile,

anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

2)L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione

economico-finanziaria dell'ente. àˆ facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti

specifici pareri di proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione ed i singoli atti

fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.

3)Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore

del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con

l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azione e del

presente statuto.

4)Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato

raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi degli uffici

dell'ente.

Articolo 61

Revisore del Conto

1)I Revisori del Conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle

autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere

comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previste dalla stessa.

2)Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire una posizione

di imparzialità e di indipendenza. Saranno altresì disciplinate con regolamento le modalità di revoca

per inadempimento ai sensi dell'articolo 235 secondo comma, T.U.E.L. n. 267/2000.

3)Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti da regolamento, i revisori avranno

diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

Articolo 62

Controllo di gestione

1)Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema di controlli interni dell'ente, il regolamento

puಠindividuare metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di

efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e i costi sostenuti.

2)La tecnica del controllo di gestione deve adottare misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità dei risultati rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi

approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle

relative responsabilità ;

e) valutazioni e suggerimenti sulla strutturale misura delle tariffe comunali;

f) suggerimenti sulla scelta delle forme di finanziamento.

Articolo 63

Nomina e cessazione dalla carica di revisore del conto

1)Il Consiglio Comunale elegge con voto limitato a due nominativi un collegio di revisori composto

da tre membri.

2)I revisori sono scelti:

a)uno tra gli iscritti al registro di revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del

collegio;

b)uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;

c)uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3)Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro

venti giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

4)Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della

relazione alla proposta di deliberazione consigliare del rendiconto entro un termine non inferiore a

venti giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.

5)Il revisore cessa dall'incarico per:

a)scadenza del mandato;

b)dimissioni volontarie;

c)impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico.

Articolo 64

Durata e compenso dell'incarico

1)L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni e decorre dalla data di esecutività della

delibera o dalla data di immediata esecutività nell'ipotesi in cui la deliberazione non soggetta né a

controllo necessario né a controllo eventuale diventi esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua

pubblicazione e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un

singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla

scadenza del termine triennale ed è calcolata a decorre dalla nomina dell'intero collegio.

2)Il compenso viene determinato congiuntamente alla delibera di nomina sulla base di compensi

minimi fissati con decreto del ministero dell'interno di concerto con il ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, da aggiornarsi triennalmente.

Titolo V

Organizzazione territoriale e forme associative

CAPO I

FORME COLLABORATIVE

Articolo 65

Convenzioni

1)Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati i comuni possono stipulare tra

loro apposite convenzioni.

2)Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i

loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3)Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo

Stato e la Regione possono prevedere nelle materie di loro competenza forme di convenzione

obbligatoria fra i comuni previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4)Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni,

che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni

pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti

partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 66

Consorzi

1)I comuni, per la gestione associata di uno o pi๠servizi e l'esercizio di funzioni, possono costituire

un consorzio, secondo le modalità previste dalla legge per le aziende speciali. Al consorzio possono

partecipare altri enti pubblici, ivi compresa comunità montane, quando siano a ciಠautorizzati

secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2)A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione

ai sensi dell'articolo 61 unitamente allo statuto del consorzio.

3)In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili

coerentemente alle disposizioni previste in merito alle competenze del Consiglio Comunale e

prevedere alla trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve

disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4)Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto dei consorzi, ai quali partecipano a mezzo

di rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dai comuni, l'assemblea del consorzio è composta

dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco o di un suo delegato, ciascuno con

responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5)L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo

statuto.

6)Tra gli stessi comuni non puಠessere costituito pi๠di un consorzio.

7)In caso di rilevante interesse pubblico si applicano le disposizioni previste dall'articolo 61 terzo

comma del presente statuto.

8)Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale ed ai consorzi

creati per la gestione di servizi sociali si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed

al regime fiscale le disposizioni previste dalla legge per le aziende speciali. Agli altri consorzi si

applicano le norme dettate dagli enti locali.

Articolo 67

Unione di comuni

1)Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo

di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2)L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le

procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi

dell'unione e le modalità per la loro costituzione ed individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le

corrispondenti risorse.

3)Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelta tra i sindaci dei comuni

interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli

dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4)L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo

svolgimento delle funzioni ad essa affidate e dei rapporti anche finanziari con i comuni.

5)Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei

comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi

ad esse affidate.

Articolo 68

Accordi di programma

1)Il Sindaco per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali

che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione

dell'attività del comune e di altri soggetti pubblici promuove la conclusione di accordi di programma.

2)L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale

arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:

a)determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione

dell'accordo;

b)individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di

finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c)assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3)Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale, con

l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo

statuto.

CAPO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 69

Partecipazione popolare

1)I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione

popolare all'amministrazione locale anche su base di quartiere o di frazione al fine di garantire il buon

andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

2)Ai cittadini sono inoltre consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che

favoriscono il loro intervento nella formazione di atti.

3)L'amministrazione puಠattivare forme di consultazione, per acquisire il parere su specifici problemi.

4)E' compito del Consiglio Comunale istituire commissioni con la partecipazione di Consiglieri

Comunali assicurando la rappresentanza di tutti i Gruppi Consiliari. Le commissioni sono articolate

per materia e svolgono funzioni consultive, di proposta e di stimolo all'attività dell'amministrazione.

5)Il regolamento disciplina i loro numero, il funzionamento, la loro composizione e i settori di

competenza.

Articolo 70

Interventi nel procedimento amministrativo

1)I cittadini ed i soggetti portatori di interessi in un procedimento amministrativo hanno facoltà di

intervenirvi tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge e dei regolamenti comunali.

2)La rappresentanza degli interessi da tutelare puಠavvenire ad opera sia di soggetti singoli che di

soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3)Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare

gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4)Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati,

nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del

responsabile del procedimento.

5)Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza

degli stessi lo renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione,

provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi idonei, garantendo comunque

altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.

6)Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del

provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti

all'oggetto del procedimento.

7)Il responsabile dell'istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle richieste cui al precedente

comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo

comunale competente per l'emanazione del provvedimento finale.

8)Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere

adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e puಠessere preceduto da contraddittorio orale.

9)Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione

deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni.

10)I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del

procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11)La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto

discrezionale del provvedimento.

CAPO III - INIZIATIVE POPOLARI

Articolo 71

Istanze, petizioni e proposte

1)I cittadini, le associazioni e gli organismi associativi possono rivolgere al Sindaco interrogazioni

con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2)La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco,

dal Segretario Comunale o dal Responsabile di Servizio a seconda della natura politica o gestionale

amministrativa dell'aspetto sollevato.

3)Il Sindaco, qualora petizioni o proposte siano sottoscritte da almeno 150 elettori provvede ad

iscriverle all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro quarantacinque giorni dal ricevimento

delle stesse al protocollo comunale. Agli effetti del precedente comma si intende:

a)per istanza la domanda con cui cittadini, singoli o associati, chiedono relativamente a determinate

questioni informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l'attività dell'amministrazione;

b)per petizione l'iniziativa attraverso cui uno o pi๠cittadini elettori presenta agli organi comunali una

o pi๠esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità locale e ne chiede

contestualmente il soddisfacimento;

c)per proposta l'iniziativa attraverso cui uno o pi๠cittadini chiede al competente organo comunale di

adottare uno specifico provvedimento ovvero di revocarne uno già in essere. In ogni caso le istanze,

le petizioni e le proposte dovranno essere adeguatamente motivate.

 

CAPO IV - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Articolo 72

Principi generali

1)Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le

forme di incentivazione previste dal successivo articolo 73, l'accesso ai dati di cui è in possesso

l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di

formazione degli atti generali.

2)I criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Articolo 73

Associazioni

1)La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati, le associazioni che operano nel

territorio.

2)Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni

devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse

entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati.

Articolo 74

Organismi di partecipazione

1)Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le associazioni o

gruppi riconosciuti e regolamentati di cui all'articolo 71, hanno i poteri di iniziativa previsti negli

articoli precedenti.

2)L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi puಠpromuovere la costituzione di

appositi organismi, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione

degli organi di direzione e le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

Articolo 75

Incentivazione

1)Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di

incentivazione con rapporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale ed

organizzativo.

Articolo 76

Partecipazione alle commissioni

Le commissioni consigliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati invitano alle

proprie sedute i rappresentanti di questi ultimi, purché privi di potestà decisionale.

 

TITOLO VI

IL DIFENSORE CIVICO

CAPO I - NATURA E FUNZIONI

Articolo 77

1)Lo Statuto Comunale prevede l'istituzione del Difensore Civico.-

2)Il difensore civico quale garante del buon andamento, della imparzialità e della legalità della azione amministrativa non è subordinato gerarchicamente ad alcun organo comunale ed è tenuto

esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Articolo 78

Nomina e funzioni

1)Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata a scrutinio segreto

e col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri, salvo non sia scelto in forma di

convenzionamento con altri comuni o con la Provincia di Varese.

2) l'iscrizione della relativa proposta all'ordine del giorno deve avvenire entro novanta giorni

dall'insediamento del Consiglio stesso.

3) per accedere all'ufficio è prescritto il possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la

carica di Consigliere Comunale; la scelta avviene tra i cittadini del comune che per doti di moralità ,

preparazione, cultura ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività , serenità

di giudizio di competenza giuridico-amministrativa.

4) l'incarico è incompatibile con ogni altra carica o impiego pubblico e non puಠessere attribuito a chi

sia stato candidato alle ultime elezioni comunali o chi abbia rapporti di parentela o affinità sino al

secondo grado civile con gli amministratori, il segretario, i revisori o i dipendenti del comune.

5) l'incompatibilità , originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza dall'ufficio se l'interessato non

fa cessare la relativa causa entro trenta giorni dalla relativa contestazione da parte di uno dei

consiglieri.

6) prima di assumere le funzioni l'eletto deve restare giuramento di fronte al Consiglio Comunale con

la seguente formula: " giuro di adempiere il mio mandato nell'interesse dei cittadini al solo scopo del

pubblico bene e nel leale rispetto della legge".

Articolo 79

Durata in carica

1)Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e puಠessere

confermato per una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2)I poteri del Difensore Civico sono prorogati sino all'entrata in carica del successore.

3)Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per

sopravvenienza di una delle cause di decadenza previste per i revisori dei conti. La decadenza è

pronunciata dal Consiglio Comunale su proposta di uno dei consiglieri.

4)Il Difensore Civico puಠessere revocato per grave inadempienza delle sue funzioni mediante

deliberazione motivata del Consiglio Comunale da adottarsi a scrutinio segreto e col voto favorevole

dei due terzi dei consiglieri assegnati.

 

Articolo 80

Poteri e funzioni

1)Il Difensore Civico interviene di propria iniziativa presso l'amministrazione comunale e presso gli

enti, le aziende, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici

nell'ambito del territorio comunale per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare

corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2)Nello svolgimento della sua attività il Difensore Civico rileva irregolarità , negligenze o ritardi da

parte dell'amministrazione pubblica valutando anche la rispondenza di quest'ultima alle norme di

buona amministrazione, suggerendo rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate. Il Difensore

Civico puಠaltresì agire su richiesta di chiunque vi abbia interesse. In entrambi i casi il Difensore

Civico:

a)puಠconvocare i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame dandone avviso

contemporaneo alla Giunta Comunale e con essi puಠeffettuare l'esame della pratica o del

procedimento.

b)ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e da qualunque altro soggetto abilitato dalla

legge o dai regolamenti documenti nonché tutte le notizie e le informazioni connesse alle questioni

trattate, senza i limiti imposti dal segreto di ufficio - con l'obbligo di mantenerlo ove ricorra nei

confronti di chiunque - ed è tenuto a segnalare al Sindaco i funzionari che impediscono o ritardino

l'espletamento delle sue funzioni;

c)rassegna, acquisite tutte le informazioni, per iscritto la propria relazione al Sindaco e al Segretario

Comunale e qualora vi sia alla parte richiedente.

Articolo 81

Doveri di collaborazione

Tutti i responsabili del settore, del servizio o dell'ufficio interessati sono tenuti a prestare la massima

e tempestiva collaborazione all'attività del Difensore Civico. Qualsiasi osservazione o dissenso da

parte dei responsabili suddetti alle richieste formulate dal Difensore Civico dovrà essere

adeguatamente motivata ed inserita negli atti in esame.

Articolo 82

Doveri del difensore civico

1) il Difensore Civico invia entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno

precedente segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando osservazioni e suggerimenti.

2) il Difensore Civico di propria iniziativa puಠinviare in ogni momento relazione al Consiglio

Comunale o alla Giunta Comunale su specifiche questioni di rilevante importanza che necessitano

apposita e rapida valutazione; in tale ipotesi puಠaltresì chiedere l'audizione da parte dei predetti

organi.

 

Articolo 83

Doveri dell'amministrazione

1)L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali che l'amministrazione comunale mette a

disposizione unitamente ad attrezzature d'ufficio ed a quant'altro necessario per il buon

funzionamento dello stesso.

2)Al Difensore Civico viene corrisposto il rimborso delle spese di trasporto per il caso di trasferte al

di fuori del territorio comunale.

3)E' facoltà del Consiglio Comunale all'atto della nomina attribuire al difensore civico un'indennità di

funzione.

Articolo 84

Modifiche allo Statuto

1)Qualsiasi modifica allo Statuto viene deliberata dal Consiglio Comunale con le procedure e le

maggioranze previste dall'Art. 6 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000

2)Lo Statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi alla data di esecutività della delibera di

modifica del Consiglio Comunale sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano la

effettiva conoscibilità .

3)Le modifiche allo Statuto possono essere altresì ammesse qualora venga presentata al Sindaco una

proposta di modifica, strutturata in Articoli, sottoscritta da un numero non inferiore a 200 cittadini

aventi diritto al voto.

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